Lo statuto del Associazione La Flamme

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 E’ costituita l’associazione non lucrativa di utilità socio-culturale con durata illimitata nel tempo denominata “la flamme ‘d lâ Stiëra”

Art. 2 L’associazione ha sede in Pragelato, Fraz. Soucheres Basses. In detta sede sarà possibile allestire un punto di ritrovo tra i soci che potranno godere dei beni comuni dell’associazione e partecipare alle attività organizzate in base allo scopo sociale.

Art. 3 L’associazione è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro ed ha come scopo:

La promozione di convegni, mostre, manifestazioni, spettacoli vari, serate di letteratura, attività ricreative e culturali per la promozione e valorizzazione del territorio.

  • La collaborazione con altri Enti ed associazioni c h e operano per lo sviluppo del paese al fine di incentivare i fondi dell’associazione.
  • Realizzazione di ogni altra iniziativa idonea a contribuire al rilancio economico e turistico della borgata e per la valorizzazione storico-artistica ed urbanistica.
  • Produrre beni o servizi vendibili per il solo sviluppo di attività e manifestazioni in ambito culturale ricreativo e del tempo libero: acquisire, gestire e produrre mezzi di informazione e comunicazione rivolti alla comunità.
  • Proporsi come luogo di incontro e aggregazione anche mediante l’utilizzo di eventuali locali riconducibili all’associazione assolvendo così la funzione sociale di mutazione e crescita umana e civile.

FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 Il fondo comune dell’associazione è costituito:

  • Dai versamenti delle quote di iscrizione e da quelle associative annuali.
  • Da versamenti di contributi liberali dei singoli.
  • Da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
  • Da donazioni, elargizioni e lasciti.
  • Da contributi di enti pubblici e privati.

Art. 5 L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31marzo dell’anno successivo verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo del precedente anno, da sottoporsi all’assemblea dei soci per l’approvazione.

SOCI

Art. 6 Sono ammessi come soci le persone e gli enti che al momento dell’iscrizione sul libro soci verseranno la quota di € 10,00 (dieci/00). La quota annuale successiva sarà di €10,00 (dieci/00) e potrà essere modificata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, all’esclusione del socio. L’esclusione può aver luogo anche per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di associazione, sempre su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 9 membri eletti ogni due anni dall’assemblea dei Soci. Il primo consiglio di Amministrazione eletto resterà in carica fino al 30/04/2013. Entro tale data si deve convocare l’assemblea soci e

deliberare sulla composizione del nuovo consiglio. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Art. 10 Il consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente, un Cassiere ed un Segretario. Per la particolare funzione del Segretario, il ruolo di Segretario e Cassiere potrà essere rivestito da un solo Consigliere.

L’assemblea dei soci nomina, ove lo ritenga, un Presidente onorario, anche non socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza dell’Associazione.

Art. 11 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per predisporre il bilancio consuntivo e deliberare sull’ammontare della quota sociale. La convocazione deve avvenire tramite posta elettronica almeno 8 giorni prima.

Art. 12 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Può compiere in autonomia, senza l’intervento del Consiglio, operazioni che impegnano l’associazione per un importo massimo di € 2000,00(duemila/00) e comunque non può superare € 1000,00 (mille/00) per ogni singola operazione. Inoltre, potrà compiere congiuntamente con il vicepresidente ed il segretario, operazioni fino a € 5000,00 (cinquemila/00). Il Presidente si occupa della gestione degli eventuali locali di ritrovo dell’Associazione.

Art. 13 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione nel rispetto delle linee guida dettate dall’assemblea dei SOCI.

ASSEMBLEE

Art. 14 L’Assemblea è sovrana. I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, mediante affissione dell’avviso di convocazione entro 20 giorni presso le bacheche della frazione. La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora ed il luogo di dove si terrà l’assemblea.

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione quando lo ritenga opportuno, oppure tutte le volte che ne viene fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un terzo dei soci.

Art. 15 L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente onorario, ove lo ritenga opportuno, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e su quanto altro è ad essa demandato per Statuto e per legge.

Art. 16 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale dell’associazione. I soci possono farsi rappresentare tramite delega da soci o familiari anche non soci, ma nessun socio può rappresentare più di sette soci.

Art. 17 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del consiglio di Amministrazione. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervenire in Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Delle riunioni dell’Assemblea si redige il verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Art. 18 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti presenti su qualsiasi argomento di ordinaria e straordinaria amministrazione. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti presenti su qualsiasi argomento di ordinaria e straordinaria amministrazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 19 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 20 Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle norme in materia del codice civile e alle altre leggi dello Stato Italiano.